Amore
è essere vicini
anche quando si è lontani.

Tratto da: Pensieri, Silvio Leoni

Statuto

Statuto dell’associazione Orizzonti Filosofici

Art. 1 – Denominazione

Sotto il nome di “Associazione orizzonti filosofici”, è costituita un’associazione apolitica e aconfessionale ai sensi dell’art. 60 ss del Codice Civile Svizzero, con sede a Riazzino.

Essa si rivolge a un pubblico di non specialisti, interessati a questioni filosofiche, scientifiche e culturali.

Nasce da un’esigenza e da una domanda sempre più esplicita della popolazione di poter riflettere in modo serio ed esprimere la propria opinione su questioni cruciali concernenti la realtà attuale e futura dell’uomo.

Art. 2 – Scopo

L’associazione ha per scopo:

  • la riunione di soci amanti della filosofia e della scienza;
  • l’organizzazione di conferenze, giornate di studio e seminari, volti a divulgare e dibattere temi filosofici e scientifici;
  • l’organizzazione di “Caffè filosofici”;
  • l’organizzazione di lezioni di filosofia.

Art. 3 – Soci

L’associazione si compone di soci:

  • attivi
  • sostenitori
  • onorari

Art. 3.a – Soci attivi

Sono coloro che si iscrivono all’associazione con l’intenzione di partecipare alle varie attività.

Art. 3.b – Soci sostenitori

Sono coloro che sostengono finanziariamente l’associazione.

Art. 3.c – Soci onorari

L’assemblea dei soci ha la facoltà di nominare soci onorari quelle persone, non necessariamente appartenenti all’associazione, ritenute meritevoli di particolare distinzione.

Art. 4 – Contributi

L’associazione percepisce i seguenti contributi annui:

  • una tassa per i soci attivi di fr.. 60.- (per coppie fr. 80.-);
  • una tassa per i soci sostenitori dell’importo minimo di fr. 100.-.

Art. 5 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

  • l’assemblea sociale;
  • il comitato;
  • i revisori dei conti.

Art. 5.a – Assemblea generale

L’assemblea generale si riunisce una volta all’anno per approvare il rapporto presidenziale e i conti. Di regola la riunione avrà luogo nel mese di settembre.
Assemblee straordinarie possono essere convocate quando il comitato lo ritiene utile o su domanda scritta di almeno 1/5 dei soci.
L’assemblea è valida purché convocata 10 giorni prima per iscritto e con l’indicazione delle trattande.

Sono di competenza dell’assemblea generale:

  • la nomina del presidente, del comitato e dei revisori dei conti;
  • l’approvazione della relazione del presidente, del rapporto finanziario e del rapporto dei revisori;
  • l’approvazione e la modifica dello statuto e di eventuali regolamenti speciali.

Art. 5.b – Comitato

  • Il comitato è l’organo esecutivo dell’associazione e svolge tutte le mansioni che non competono all’assemblea generale.
  • Esso è composto da 3 a 7 membri, che restano in carica per un periodo di due anni e sono rieleggibili.
  • Il comitato rappresenta l’associazione nei confronti dei terzi. Esso delega nel suo interno le mansioni di segretario-cassiere.

Art. 5.c – Revisori dei conti

L’assemblea elegge nel suo seno due revisori dei conti, per un periodo di due anni, con possibilità di rielezione.
Essi presentano un rapporto all’assemblea generale.

Art. 6 – Scioglimento dell’associazione

In caso di scioglimento dell’associazione, che dovrà essere deciso da almeno 2/3 dei membri presenti all’assemblea, l’eventuale patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Silvio Leoni, Locarno.

Art. 7 – Applicazione dei disposti legislativi

Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato i disposti del CCS.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente statuto modificato è stato approvato dall’assemblea del 13.01.2009.